Il docente non può svolgere la professione forense contro l’amministrazione scolastica

Un docente con un rapporto di impiego continuativo con la Pubblica Amministrazione non può esercitare la professione di avvocato in cause che vedano come parte la P.A., in generale, e la Scuola, in particolare.
Lo stabilisce l’art. 1, comma 56 bis, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e lo ribadisce, con la nota 6133 del 15 marzo 2010, la Direzione Generale per la Sicilia.
Infatti “ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione".
La legge, tuttora vigente, non consente, quindi, al docente con un rapporto di lavoro continuativo di svolgere l’attività forense in cause in cui una delle parti sia la P.A. o la Scuola.
Un diverso comportamento sarebbe, infatti, contrario agli obblighi di lealtà e fedeltà del pubblico dipendente.
Oltre alla rilevanza sul piano disciplinare, la violazione di tale divieto incide anche sulla validità del contraddittorio ed è rilevabile in ogni fase del procedimento giudiziario e, comunque, dovrà essere eccepita ogni volta che la Scuola è chiamata in giudizio.
A tal fine, la Direzione Generale del Miur invita dirigenti scolastici e UU.SS.PP. ad acquisire, da parte dei docenti che esercitino la suddetta attività, la dichiarazione esplicita di astenersi dall’assumere il patrocinio in cause nelle quali sia convenuta un’Istituzione scolastica statale o l’Amministrazione scolastica.
I comportamenti illegittimi accertati dall’Amministrazione saranno soggetti a procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 69 del D.L.vo n. 150/2009.
Diverso è il caso, invece, del docente a tempo determinato. Recentemente, infatti, il Consiglio Nazionale Forense si è così espresso circa la condizione di un iscritto, il quale, svolgendo l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria, era stato diffidato dal locale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l’amministrazione scolastica di appartenenza:
“Il professionista che svolga l’attività di professore di materie giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti servizio come professore a tempo pieno).
Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri insegnanti”. (Parere 25 novembre 2009, n. 47)
La Commissione Consultiva ha altresì ricordato che l’avvocato ha comunque il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato. Pertanto, l’interessato dovrebbe prestare particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici. E comunque l’operato del professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente.
di Lara La Gatta La Tecnica della scuola
26/03/2010

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