Cartellino di riconoscimento: IUniScuola, obbligo per i dipendenti della PA
«L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate»
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
E' quanto dispone la circolare esplicativa n.3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull'obbligo di identificazione introdotto dall' art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del d.lgs n. 165 del 2001.
Ecco la Circolare:
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
OGGETTO: art. 55 novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico.
Premessa
L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55 novies. Quest'ultima disposizione prevede che "1. / dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblici sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificathi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è esc uso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti mediante uno o più decreti del Presidente del Consig, io dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, i previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
L'art. 73, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che "L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo S9 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. ". La norma, pertanto, è entrata in vigore il 13 febbraio.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione.
Finalità della norma
La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'atività delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'izione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzi tzione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comi nali e provinciali).
Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonché quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, poiché il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto interlocutore.
Ambito soggettivo
a) Le amministrazioni interessate.
La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all' ut. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2. lett. 1) ed m), della Costituzione, come risulta inche dall'art. 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, e, pertanto, è immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali.
b) Le categorie di dipendenti interessati.
La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggètti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del d.l *s. n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazi male dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misur * per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartel ini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi è giustificato per circostanze paricolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adotati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regie ni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.
Il concetto di attività a contatto con il pubblico
Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.
Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrizioni, l'individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblicc strutture ospedaliere e sanitarie.
Rimane in ogni caso salva la possibilità per le amministrazioni di adottare diret introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non prepo»to ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
L'identificazione del dipendente
In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di "cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.''. La scelta tra l'una e modalità è rimessa all'amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa quello dell'identificazione dell'addetto.
La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione può valutare se e quando amare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della fi] ìalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità (art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003). Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo (dei dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell"indie azione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalità sufficienti ed adegua e che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggette
L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione
La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uriforme nell'ambito della stessa amministrazione.
L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
E' quanto dispone la circolare esplicativa n.3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull'obbligo di identificazione introdotto dall' art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del d.lgs n. 165 del 2001.
Ecco la Circolare:
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
OGGETTO: art. 55 novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico.
Premessa
L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55 novies. Quest'ultima disposizione prevede che "1. / dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblici sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificathi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è esc uso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti mediante uno o più decreti del Presidente del Consig, io dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, i previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
L'art. 73, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che "L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo S9 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. ". La norma, pertanto, è entrata in vigore il 13 febbraio.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione.
Finalità della norma
La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'atività delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'izione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzi tzione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comi nali e provinciali).
Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonché quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, poiché il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto interlocutore.
Ambito soggettivo
a) Le amministrazioni interessate.
La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all' ut. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2. lett. 1) ed m), della Costituzione, come risulta inche dall'art. 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, e, pertanto, è immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali.
b) Le categorie di dipendenti interessati.
La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggètti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del d.l *s. n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazi male dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misur * per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartel ini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi è giustificato per circostanze paricolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adotati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regie ni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.
Il concetto di attività a contatto con il pubblico
Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.
Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrizioni, l'individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblicc strutture ospedaliere e sanitarie.
Rimane in ogni caso salva la possibilità per le amministrazioni di adottare diret introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non prepo»to ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
L'identificazione del dipendente
In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di "cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.''. La scelta tra l'una e modalità è rimessa all'amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa quello dell'identificazione dell'addetto.
La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione può valutare se e quando amare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della fi] ìalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità (art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003). Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo (dei dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell"indie azione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalità sufficienti ed adegua e che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggette
L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione
La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uriforme nell'ambito della stessa amministrazione.
L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
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