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Visualizzazione dei post da marzo 26, 2010

Il docente non può svolgere la professione forense contro l’amministrazione scolastica

Un docente con un rapporto di impiego continuativo con la Pubblica Amministrazione non può esercitare la professione di avvocato in cause che vedano come parte la P.A., in generale, e la Scuola, in particolare . Lo stabilisce l’art. 1, comma 56 bis, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e lo ribadisce, con la nota 6133 del 15 marzo 2010, la Direzione Generale per la Sicilia . Infatti “ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". La legge, tuttora vigente, non consente, quindi, al docente con un rapporto di lavoro continuativo di svolgere l’attività forense in cause in cui una delle parti sia la P.A. o la Scuola. Un diverso comportamento sarebbe, infatti, contrario agli obblighi di lealtà e fedeltà del pubblico dipendente.